Tassa di soggiorno nel Comune di Battaglia Terme: in vigore dal primo febbraio
Dal primo febbraio 2024 ai soggiorni nel Comune di Battaglia Terme si applica l’imposta di soggiorno, introdotta con regolamento approvato dal Consiglio comunale n. 8 del 27/04/2023. Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Battaglia Terme, pernotta nelle strutture ricettive. I soggetti sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Battaglia Terme, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Sono esentati:
- Minori entro il decimo anno di età;
- Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Battaglia Terme;
- Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente
- Gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze e calamità;
- Il personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell’Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- Le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti
Per maggiori informazioni: Regolamento completo
Moduli e allegati: Comune di Battaglia Terme