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Tassa di soggiorno nel Comune di Battaglia Terme: in vigore dal primo febbraio

Dal primo febbraio 2024 ai soggiorni nel Comune di Battaglia Terme si applica l’imposta di soggiorno, introdotta con regolamento approvato dal Consiglio comunale n. 8 del 27/04/2023. Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Battaglia Terme, pernotta nelle strutture ricettive. I soggetti sono tenuti a versare l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.  L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Battaglia Terme, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi. Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Sono esentati:

  1. Minori entro il decimo anno di età;
  2. Gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Battaglia Terme;
  3. Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente
  4. Gli appartenenti agli organismi di volontariato quali Croce Rossa, Croce Verde, Protezione Civile in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze e calamità;
  5. Il personale appartenente alle Forze Armate e alle forze dell’Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
  6. Le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
  7. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti

Per maggiori informazioni: Regolamento completo

Moduli e allegati: Comune di Battaglia Terme