Saldi invernali: le regole di SALDO AMICO

Giovedì 5 gennaio 2023 partono nella nostra Regione i saldi invernali.

Confesercenti unitamente a FISMO – Federazione Italiana Settore Moda, da sempre attenta, soprattutto in questo momento, ai consumatori e alle loro esigenze ha promosso “Saldo Amico” , un codice di comportamento per questa ricorrenza.

LE REGOLE DI SALDO AMICO

  • La vendita di fine stagione (saldo) non ha obbligo di comunicazione al Comune.
  • Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario debbono essere reali ed effettive .
  • I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio e su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
  • I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo originario; b) la percentuale di sconto; c) il prezzo finale di vendita.
  • Alle vendite di fine stagione non si applicano le normative relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
  • Il  commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e pos secondo i termini delle relative convenzioni.
  • In caso di mancata conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.LGD. n.° 24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
  • L’impegno a non oscurare completamente le vetrine.
  • L’impegno alla massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente per eventuali cambi non dettati dall’obbligo di Legge.