Proroga taglio accise al 2 maggio 2022

Sabato u.s. è stato pubblicato, nella G.U. n. 90 del 16-4-22, il Decreto Interministeriale del 6 aprile 2022 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, ha rideterminato le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti per autotrazione, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 21 D. Lgs n. 504/1995 e ss. (Testo Unico imposte sulla produzione e sui consumi) e l’art. 1, commi 290 e 291, Legge n. 244/2007 e ss. (Finanziaria 2008), fino al prossimo 2 maggio.

Il Decreto è pertanto vigente, ma nulla dispone per quanto riguarda gli adempimenti a carico del gestore alla scadenza del 2 maggio, per quel che riguarda le giacenze in cisterna. Come si ricorderà il DL 21/22 dispone invece la rilevazione delle giacenze al 21 aprile.

Si ritiene, sentiti l’ufficio legislativo ed in via informale l’Agenzia delle Dogane, che l’adempimento effettivamente vada svolto alla data indicata (ndr 21 aprile pv) e trasmesso- come da indicazioni già fornite- entro i 5 giorni successivi all’Agenzie delle Dogane (entro il 26 aprile).

Al momento, dunque, alla data del 2 maggio non sono previsti ulteriori adempimenti non avendoli previsti il DM in oggetto e non essendo intervenuta alcuna comunicazione dell’Agenzia delle Dogane, anche se in via cautelare si consiglierebbe comunque di rilevare il prodotto in giacenza.

Si segnala infine che ricorrenti voci ed indiscrezioni a mezzo stampa e per le vie parlamentari indicherebbero la proroga del taglio delle accise fino alla fine di giugno.

Faib Nazionale raccomanda, quindi, di effettuare le rilevazioni delle giacenze al 21 aprile e di attendere il quinto giorno (quindi il 26 aprile) per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Dogane, secondo il medesimo schema già osservato al momento dell’entrata in vigore del DL 21 marzo 2022, n. 21 e già in vostro possesso; e rilevarle nuovamente con la stessa metodologia, in via esclusivamente precauzionale, il 2 maggio.

Ricordiamo infine che le tre Federazioni unitariamente stanno lavorando in sede parlamentare, nell’ambito del processo di conversione del DL 21/22, ad ipotesi di compensazioni a favore dei gestori carburanti per recuperare le perdite derivanti dalla diminuzione delle accise sopportate al momento del taglio. Per le Federazioni è necessaria una compensazione tra quanto perso e quanto incassato, considerando che tutti i gestori hanno venduto nei giorni successivi alla diminuzione un prodotto ad accise piena assolta più iva, e dunque sottocosto. Per scongiurare questo scenario, nel quale gli unici a pagare il taglio alle accise sarebbero i gestori, ossia l’ultimo anello della catena distributiva carburanti, è doveroso prevedere un credito d’imposta a favore esclusivamente dei gestori carburanti che altrimenti sarebbero gli unici a rimetterci di tasca propria, considerato che hanno l’obbligo di rifornimento in esclusiva e l’imposizione del prezzo di vendita al pubblico.

Vi terremo informati sul prosieguo della conversione in legge del DL 21/22 e su eventuali ulteriori proroghe o adempimenti.