Proroga per l’assicurazione obbligatoria rischi catastrofali delle aziende

Novità per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali delle aziende: slitta il termine ultimo entro il quale sottoscrivere la polizza : c’è ancora tempo fino al 31/03/2025 per assicurarsi

Resta intatto l’impianto della legge 30 Dicembre 2023, n.213 (art. 101- 111), che, come sappiamo, inserisce l’obbligo per le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese a fornirsi di una copertura assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali. 

Con il decreto Milleproroghe arriva lo slittamento di tre mesi del termine ultimo entro il quale le aziende dovranno dotarsi dell’assicurazione per i rischi catatrofali: l’obbligo scatterà quindi il 31 marzo 2025

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La misura, presa dal Governo nell’ambito della legge Finanziaria del 2023 serve a tutelare le imprese per i gravi danni che eventi come terremoti, alluvioni o frane causano sulle aziende, ed evitare che le loro conseguenze possano mettere a rischio la continuazione stessa delle attività.

Per le aziende c’è ancora tempo fino al 31/03/2025 per sottoscrivere la polizza obbligatoria.

Per qualsiasi dubbio vi invitiamo a contattarci, siamo a vostra disposizione tramite tutti i nostri canali per assistervi ed accompagnarvi in tutti i passaggi di questa nuova esigenza assicurativa

La norma prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024 (ora 31 marzo 2025), contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

Va subito evidenziato che le imprese tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di cui al menzionato art. 2188 c.c., sono quelle a ciò obbligate ai sensi dell’art. 2195 c.c., ovverosia quelle che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (tra queste le attività commerciali);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Gli eventi catastrofali danneggiano gravemente le aziende, e mettono fortemente a rischio la continuazione della loro attività a causa dei grossi danni che procurano a strutture e macchinari, e a tutte le conseguenze che si ripercuotono sull’attività produttiva.

Anche se lo Stato predispone dei risarcimenti quando si verificano eventi catastrofali, le risorse sono tardive e insufficienti a coprire i gravi danni subìti dalle aziende in queste occasioni. E molte attività sono costrette a chiudere.

A rendere ancora più urgente la necessità di un’assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali delle aziende sono i dati raccolti riguardo alla crescente frequenza con la quale questi eventi si verificano ed alle conseguenze che hanno comportato in Italia negli ultimi 10 anni. Se una volta pensavamo che gli eventi catastrofali, come frane, esondazioni, alluvioni o terremoti fossero eventi estremamente rari, oggi purtroppo sappiamo che non è più così: tutti i dati che monitorano il clima mostrano da anni un netto incremento dei fenomeni meteorologici intensi ed estremi dovuti al cambiamento climatico.

La maggiore intensità e frequenza di questi fenomeni, combinati alla morfologia già notoriamente fragile del territorio italiano hanno portato ad un significativo aumento degli eventi che si definiscono catastrofali nel nostro Paese.