Patente a punti per i cantieri edili: a cosa serve e quando
La novità riguarda tutti i soggetti che intervengono nelle diverse fasi del cantiere.
Se non interverranno proroghe, dal prossimo 1° ottobre 2024, come previsto dal DL 19/2024, noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024), tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso della patente a punti (o crediti).
L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, ma anche tutte le imprese che intervengono nelle varie fasi lavorative dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, fabbri, imbianchini, pavimentatori, ecc.
Dopo la presentazione della domanda, da effettuarsi online sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Istituto verificato il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti: per operare nei cantieri sono richiesti almeno quindici crediti.
La violazione di norme comporta la sottrazione di punti che potranno essere recuperati attraverso la frequenza di corsi di formazione.
In caso dai controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non emergano violazioni o irregolarità, ’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»