GESTORI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Corretta applicazione delle disposizioni previste dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020 per i gestori di carburanti.
L’articolo 62 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) stabilisce la sospensione dei versamenti delle imposte da autoliquidazione
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- imposta sul valore aggiunto (IVA)
- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (INPS e INAIL)
che scadono nel periodo compreso tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, esclusivamente per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019).
I versamenti sospesi possono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Con riferimento alla categoria degli esercenti di impianti di distribuzione carburante, l’Ordinamento Tributario ha sempre ritenuto particolare la valutazione dell’ammontare dei ricavi ai fini della scelta di determinati adempimenti contabili-fiscali, stabilendo che il calcolo del limite dei ricavi sia assunto al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
In altre parole, per i gestori di impianti di distribuzione di carburante, per il limite dei 2 milioni di euro, si deve considerare il volume dei ricavi di carburante relativi all’anno 2019 al netto dei costi di fornitura dello stesso carburante (quindi il totale degli aggi derivante dalla vendita del carburante) più tutti i ricavi derivanti dalle eventuali attività collaterali (lavaggio, gommista, meccatronica, bar e commercio accessori auto).
Alla data odierna si è in attesa di chiara definizione da parte dell’Amministrazione sulla corretta applicazione della disciplina in oggetto, ai fini del calcolo del limite di ricavi per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020.
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