Esenzione Prima Rata IMU per immobili destinati all’attività d’impresa. Quando e chi ne ha diritto
Il 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU relativo dal 2021. Ecco tutte le informazioni utili.
Quali sono gli immobili che possono usufruite dell’esenzione della prima rata?
• immobili posseduti da soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che hanno i requisiti per usufruire del contributo a fondo perduto.
• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni,
• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
• case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
Quali sono i soggetti che possono usufruire della esenzione ed a quali condizioni?
• i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
• le imprese agricole, titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per i fabbricati rurali strumentali posseduti e utilizzati per le finalità di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993.
che abbiano entrambe le seguenti situazioni:
– ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia nel 2019.
– e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei citati requisiti.