DPCM sulle attività che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona. Nuove FAQ del Governo sui controlli in attività commerciali. Modalità dei controlli a campione. Attività promiscue, che soddisfino esigenze essenziali e non.

A seguito delle FAQ pubblicate dal Governo sul controllo del green pass base da parte dei titolari degli esercizi commerciali,  secondo le quali:
– i titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande non devono effettuare alcun controllo relativo al possesso del green pass da parte dei clienti, tranne quello relativo all’eventuale consumo di alimenti e bevande sul posto (che implicherebbe il possesso del “green pass rafforzato”);
– i titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base (ad esempio negozi di abbigliamento, tabaccherie, librerie) non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’accesso della clientela nei locali,


teniamo a chiarire che, a nostro avviso, qualora Organi di vigilanza pubblici dovessero effettuare ispezioni negli esercizi per verificare che i controlli siano effettivi, sarà sufficiente, per evitare l’applicazione di sanzioni, l’esposizione di un cartello (modello allegato) che avvisi il pubblico dell’effettuazione, dal 1° febbraio p.v., dei controlli a campione, eventualmente accompagnato da un documento, che in via di opportunità consigliamo comunque di predisporre e conservare in azienda, in cui il titolare organizzi – in mancanza di indicazioni cogenti – una “modalità operativa dei controlli” (come d’altronde stabilito nell’analoga situazione descritta dall’art. 9-septies, comma 5, del DL n. 2/2022, laddove si prevede che i datori di lavoro privati definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, inerenti il possesso del green pass da parte dei lavoratori ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro).

Ad esempio, tale modalità potrà prevedere una percentuale di soggetti controllati in modo casuale sul numero giornaliero degli accessi, oppure un controllo temporizzato, a cadenza varia.
Ovviamente raccomandiamo che i controlli a campione avvengano poi effettivamente in linea con quanto stabilito nelle prescelte modalità operative.

In ogni caso, dovendo i controlli essere organizzati, come previsto dal comma 4 dell’art. 9-bis, secondo quanto stabilito dal DPCM del 17.6.2021, e successive modificazioni, va evidenziato che l’attività di verifica delle certificazioni non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, del DPCM menzionato).

Aggiungiamo che, qualora il titolare deleghi terzi al controllo, tali soggetti sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (art. 13, comma 3 DPCM).

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile “Verifica C 19”. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)1, dell’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo (art. 13, comma 14).

L’intestatario della certificazione verde, all’atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità, (solo) quando se ne renda necessaria l’esigenza allo scopo “di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni” (circ. Min. Interno del 10.8.2021).

La violazione del comma 4 dell’art. 9-bis (mancata verifica da parte del titolare), come previsto dall’art. 13, comma 1, del DL n. 52/2021 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, quindi con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Ovviamente, anche il cliente che acceda agli esercizi senza dimostrare il possesso del green pass base è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Controllo green pass base in esercizi promiscui

Considerata la FAQ che ha chiarito che accedendo agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato al DPCM del 21 gennaio 2022 è possibile per il cliente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal predetto decreto, molti colleghi ci chiedono se ciò valga, oltre che per gli esercizi despecializzati quali ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, anche per gli esercizi commerciali promiscui, all’interno dei quali, oltre ai prodotti oggetto delle attività elencate nei numeri da 2 a 9 dell’allegato, si commercializzino altri prodotti.

Ad esempio: negozio in cui sono commercializzati insieme articoli igienico-sanitari e profumi; esercizio in cui sono commercializzati combustibili per uso domestico e articoli di ferramenta.

Per la soluzione del problema abbiamo posto un quesito al Governo, ritenendo che, riferendosi l’elenco allegato alle attività e non ai codici Ateco, non si possa distinguere, senza il rischio di sperequazioni, tra le attività del numero 1 (despecializzate) e le altre svolte in esercizi promiscui.

In attesa che il Governo dia chiarimenti, consigliamo di rivolgersi per una risposta puntuale alle Autorità locali, in particolare alle Prefetture.