Decreto Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
Il provvedimento è stato approvato dalla Camera con voto di fiducia il 23 febbraio scorso dopo un braccio di ferro tra maggioranza ed Esecutivo sul complesso delle misure che riguardano le proroghe delle gare di appalto per i balneari.
In sede di conversione del Decreto sono state introdotte alcune disposizioni in materia di termini legislativi riguardanti il rapporto di lavoro:
1. Somministrazione di lavoro a tempo determinato: deroga al limite di 24 mesi fino al 2025 (Art. 9 comma 4-bis)
E’ prorogata, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all’utilizzatore, in caso di somministrazione a tempo determinato, di impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’ intervento disposto in sede di conversione è solo l’ultimo di una serie partita nel 2020 con il Decreto Agosto, proseguita poi con la conversione del Decreto Fiscale nel 2021, e nel 2022 con la conversione del Decreto Sostegni-ter e del Decreto Ucraina. Cinque interventi nell’arco di 3 anni che fanno ben riflettere sulla necessità di regole certe e non transitorie per meglio bilanciare le diverse esigenze in gioco, anche attraverso l’assegnazione di un ruolo alle parti sociali che tenga conto delle specificità settoriali ed aziendali nella regolamentazione di specifici istituti come somministrazione e contratto a termine.
2. Smart working: Proroga per lavoratori fragili (Art.9, comma 4-ter )
Per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati, affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto 4 febbraio 2021, è disposta la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del diritto a rendere la prestazione in modalità agile, secondo modalità semplificate che non prevedono la stesura dell’accordo individuale.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. In ogni caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
La formazione anche se non menzionata dalla norma resta una possibile alternativa all’esercizio delle mansioni se non espletabili.
3. Smart working per genitori di figli under 14 (art. 9, comma 5-ter)
Per genitori di figli under 14 dipendenti del settore privato torna il diritto allo smart working con modalità semplificate e senza stesura dell’accordo individuale sino al 30 giugno 2023.
Per i periodi di lavoro agile i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Per via telematica possono essere assolti anche gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017.
A differenza dei fragili, l’esercizio del diritto è subordinato alla presenza di specifiche caratteristiche del nucleo familiare, e alla compatibilità con le mansioni svolte. Il diritto, infatti, può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che non vi sia genitore privo di impiego. Il datore di lavoro è chiamato anche ad operare una valutazione riguardo la compatibilità delle mansioni svolte dal lavoratore con l’attività da remoto.
4. Fondo Nuove Competenze: Formazione finanziata per tutto il 2023 (art. 22- quater)
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha esteso per tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze.
Anche nel 2023 potranno essere stipulati accordi collettivi, a livello aziendale o territoriale, volti a rimodulare l’orario di lavoro per consentire ai lavoratori la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze in ambito digital e green, e soddisfare le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Il Fondo si fa carico delle spese relative alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi, nel limite di 230 milioni di euro.
In concomitanza con la pubblicazione della Legge di conversione del Milleproroghe, l’ANPAL ha riaperto sino al 27 marzo 2023 i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi (Decreto n. 31 del 24.02.2023). Il fondo è stato rifinanziato con una somma pari a 180milioni di euro residui, dovuti a rinunce, tagli e minori rendicontazioni.
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