Cancellazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio del carburante: i benzinai chiedono chiarezza e tutele normative
Con la recente sentenza del Consiglio di Stato, in merito al decreto attuativo dell’obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti, si è accolto il ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, pur riconoscendone la legittimità, ha provveduto ad annullare l’articolo 7 del Decreto Ministeriale 31.03.2023 e a cancellare i due elementi fondamentali ai fini degli adempimenti, tra cui l’obbligo dell’aggiornamento del cartello con frequenza giornaliera, nonché l’obbligo di rispettare l’orario entro cui andrebbe esposto il prezzo medio aggiornato.
Tuttavia, se è stato annullato l’articolo 7 del DM, stessa sorte non ha avuto l’articolo 6, che invece richiede ugualmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di pubblicare il prezzo medio con frequenza giornaliera entro le ore 8:30, nell’apposita sezione del proprio sito internet.
Se un passo è stato fatto, gli effetti della sentenza rimangono comunque poco chiari e confusionari per i gestori delle stazioni di servizio che attualmente sperimentano un vuoto normativo che non divulga le informazioni utili e necessarie per il proseguimento del corretto servizio: dovranno continuare a pubblicare il cartello del prezzo medio ma in orari differenti e con cadenze diverse? Confesercenti chiede che chiarezza data al più presto e, allo stesso tempo, propone anche l’ipotesi di posizionare in evidenza direttamente sugli impianti un QR-code che rinvii al sito del Ministero, nella parte in cui fornisce le informazioni sui prezzi praticati in zona.
In attesa che il Ministero adotti nuove misure, permane l’obbligo di esposizione del cartello (pur senza indicazioni e specificazioni in merito alle modalità di attuazione dell’adempimento e le relative sanzioni) e la definizione giornaliera da parte del Ministero del prezzo regionale (o nazionale per le autostrade).
Il gestore non andrà sicuramente in contro ad eventuali contestazioni nel caso in cui voglia esporre il cartello aggiornato come da termini finora rispettati. Qualora venisse sanzionato per il mancato aggiornamento giornaliero o entro gli orari previsti dall’annullato art.7, avrebbe poi facilmente ragione impugnando l’eventuale verbale. Azioni degli organi di Vigilanza sarebbero da considerare non il linea con la situazione di diritto. Permangono ovviamente tutte le altre disposizioni del DM 31.03.2023, inerenti la consueta comunicazione dei prezzi praticati e pubblicizzati.
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