AI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI: OBBLIGO DI POSSESSO “LICENZA UTIF”
Il decreto crescita convertito nella legge numero 58 del 28 giugno 2019 ha reintrodotto con effetto retroattivo l’obbligo a carico delle aziende che vendono o somministrano alcolici di dotarsi di apposita licenza, nota come licenza UTIF, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’adempimento UTIF obbligatorio fino al 2017, soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, è stato appunto reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge 58/2019 con effetto retroattivo.
L’effetto concreto è che tutti i pubblici esercizi che hanno avviato una attività, o sono subentrati negli ultimi due anni, sono attualmente sprovvisti di licenza UTIF.
Il mancato possesso della licenza fiscale, che ha una validità permanente, comporta in caso di controllo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.
Il legislatore purtroppo non ha previsto ne deroghe ne tempi di adeguamento per le attività già in esercizio.
La Confesercenti è disposizione degli esercenti per controllare la posizione relativa alla licenza UTIF ed anche altri adempimenti amministrativi.
Nel caso di mancanza della licenza UTIF, l’ufficio commercio di Confesercenti effettuerà la predisposizione della domanda al costo di euro 30 + 2 marche da bollo + spese postali.
Per maggiori informazioni e appuntamenti per la predisposizione della pratica sono a disposizione Silvia Briani tel. 0498698646 e Mauro Cinefra tel. 0498698603
e-Mail m.cinefra@confpd.it