LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 37 DEL D,LGS 81/08)

Il D. Lgs. 81/08 (art. 37) impone al datore di lavoro l’obbligo di fornire un’adeguata formazione ai lavoratori che hanno l’obbligo di partecipare alla formazione sulla sicurezza organizzata dall’azienda.

Pertanto anche il lavoratore neo assunto (entro 60 giorni dall’assunzione come previsto nell’accordo) deve ricevere un’informazione e una formazione sui rischi e sulle misure di sicurezza: 4 ore di rischi generali e 4/8/12 ore di rischi specifici.

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 impone al datore di lavoro l’obbligo di effettuare un aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza a tutti lavoratori di almeno 6 ore ogni 5 anni.

Per informazione ed iscrizioni ai corsi di formazione contattare il nostro ufficio settore ambiente m.concas@cdvc.it