RITORNA L’INDENNIZZO PER LA ROTTAMAZIONE DEI NEGOZI
Pubblicata lo scorso 24 maggio, la circolare INPS n. 77 che disciplina la stabilizzazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Si tratta di una misura ripristinata a sorpresa dalla legge di bilancio 2019, art. 1 commi 283 e 284. La circolare rimanda a quanto già previsto dal Dlgs 207/1996 con qualche novità.
I beneficiari sono gli esercenti, titolari e coadiuvanti, di attività commerciali al minuto su sede fissa o ambulante, i gestori di pubblici esercizi, gli agenti ed i rappresentanti di commercio. Gli uomini dovranno avere compiuto almeno 62 anni di età mentre per le donne ne saranno sufficienti 57. Per entrambi è necessario avere un’iscrizione previdenziale alla gestione commercianti da almeno 5 anni al momento della cessazione dell’attività.
Per accedere all’indennizzo sarà necessario aver cessato definitivamente l’attività a partire dal 1 Gennaio 2019, aver riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa ed avere provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
L’indennità spetta dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, nella misura pari al trattamento minimo previsto da INPS.
Sarà erogata sino alla data di maturazione del requisito per l’accesso al pensionamento di vecchiaia.