Regolamento Europeo 1169/2011, etichettatura Alimenti: disposizioni
Dal 13/12/2014 il Regolamento Europeo 1169/2011 è diventato Legge. Questo prevede l’obbligo di informare i consumatori sugli alimenti. In altre parole tutti i produttori di alimenti devono stampare le etichette di prodotti alimentari con l’indicazione di tutte le informazioni obbligatorie.
Secondo il Regolamento Europeo, la redazione di un’etichetta deve essere basata su criteri di assoluta trasparenza per la salvaguardia della salute dei consumatori. Inoltre l’etichetta dovrà essere apposta nella parte anteriore della confezione o in posizione comunque ben visibile, ma non in parti marginali del prodotto.
Come già accade tutte le etichette devono riportare la denominazione dell’alimento. L’elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta dell’alimento. LA scadenza e termini di conservazione. Il nome o ragione sociale dell’operatore che commercializza il bene, paese d’origine. Le istruzioni per l’uso ed il volume alcolometrico solo nel caso di prodotti contenenti più dell’1,2% di alcool.
NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO
– TABELLA CON DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA: deve contenere le informazioni sul contenuto energetico e le percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100g o per 100ml di prodotto e potranno essere espresse anche in porzioni;
– INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ALLERGENI: in modo da essere individuate facilmente dai consumatori, valide anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense;
– ETICHETTE PIU’ LEGGIBILI: con dimensione minima di caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2, in caso di una confezione con superficie inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali;
– DATA DI SCADENZA: deve essere riportata, oltre che sulle scatole, anche sull’incarto interno del cibo se confezionato singolarmente;
– DIVIETO ALLE INDICAZIONI FUORVIANTI SULLE CONFEZIONI: l’aspetto, la descrizione e la presentazione grafica dovranno essere più comprensibili per non confondere il consumatore.