Obbligo polizza assicurativa per gli eventi catastrofali
Entro il 31 dicembre 2024, le imprese italiane sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo per le imprese decorre dal 1° gennaio 2025, ma la bozza del Milleproroghe sposterebbe la scadenza a fine marzo.
L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali. Leggi questo approfondimento per capire come funziona l’assicurazione obbligatoria per le imprese.
Le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale.
Queste coperture assicurative devono essere obbligatoriamente stipulate entro il 31 dicembre 2024 per tutte le imprese con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese individuali; le società di persone e le società a responsabilità limitata.
Le imprese hanno la libertà di scegliere la Compagnia Assicurativa e, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il contenuto della polizza. La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa entro il 31 dicembre 2024 che copra i danni ai beni immobili diretti causati da: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Ma la polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d’aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende.
Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo non sono previste sanzioni, ma le imprese verranno escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica, comprese quelle previste per affrontare emergenze legate a calamità naturali (art. 1, comma 102, Legge di Bilancio 2024).
Nelle prossime settimane affronteremo questi interrogativi attraverso una serie di video interviste