Le ripercussioni sul turismo dell’alluvione in Emilia-Romagna: strategie di comportamento per adv e TO
L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e i territori limitrofi ha avuto ripercussioni anche sul turismo, con l’annullamento di molti viaggi e vacanze, sia in uscita che in entrata, nelle zone coinvolte. Una situazione spesso di difficile gestione per agenzie di viaggio e tour operator che si trovano a fare i conti con le disdette e dubbi non solo su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher.
Il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l’Avvocato Alessio Costantini, ha fatto chiarezza sulla questione e sulle strategie di comportamento che adv e TO possono adottare in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai dubbi più frequenti dei nostri associati.
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L’addebito della responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici, e di un singolo servizio turistico
La Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale la impossibilità sopravvenuta per il turista di fruire del pacchetto per cause a lui non imputabili legittima il turista stesso a risolvere il contratto e ad ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell’Organizzatore del pacchetto. I precedenti della Cassazione si riferiscono per lo più al caso della malattia del viaggiatore, ma il principio si ritiene applicabile a tutte le circostanze (come l’alluvione od altra calamità) che impediscano la fruizione totale o parziale del pacchetto.
Ovviamente il principio è applicabile ad annullamenti determinati da situazioni di forza maggiore che riguardino il viaggiatore o si riferiscano al luogo o ai luoghi di destinazione ed impediscano totalmente la fruizione del pacchetto (a titolo esemplificativo: i recenti eventi alluvionali hanno colpito diversi centri romagnoli, ma non la parte costiera che è fruibile e rispetto alla quale non sarà possibile invocare il principio ora richiamato). Laddove tali situazioni abbiano comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti.
Nel caso di intermediazione di un singolo servizio turistico, ad esempio pernottamento presso una struttura ricettiva, a farsi carico delle conseguenze dell’annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l’Agenzia intermediaria. Certamente, il turista potrebbe invocare l’applicazione al singolo servizio del principio sopra enunciato in relazione ai pacchetti turistici: ma l’Agenzia dovrebbe opporgli di doversi rivolgere al fornitore, essendo mera intermediaria (mandataria con rappresentanza) del Cliente viaggiatore.
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La possibilità di annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti
È possibile se il cliente è d’accordo. La possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico – prescindendo dall’accettazione del turista – era prevista dalla versione iniziale della normativa speciale emanata all’indomani dell’emergenza COVID, ed applicabile solo agli specifici casi degli annullamenti a causa della pandemia. Pericò, se il cliente non vuole il voucher, ha diritto al rimborso.
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Nell’eventualità in cui le strutture ricettive applicano le penali, vi è o meno la possibilità per le adv/t.o. di applicarle a loro volta ai clienti
In questi casi bisogna distinguere se le penali si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi o meno in un pacchetto turistico. Nel primo, il Cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico; nel secondo, la penale andrebbe applicata al Cliente, non all’Agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l’Agenzia e l’Hotel). In entrambi i casi, però, vi sono valide ragioni per contestare l’applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione è incentrato sulla “impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione” sia applicabile anche al singolo servizio.